Il 2 febbraio entrano in vigore le ‘Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali‘ (Legge n. 221 del 2015 pubblicata in G.U. il 18 gennaio 2016).
Si tratta di una serie di norme che incoraggiano la certificazione per la salvaguardia dell’ambiente e l’efficienza energetica, per promuovere uno sviluppo basato sulla sostenibilità ambientale, con semplificazioni e incentivi che promuovono i comportamenti virtuosi sia delle imprese, sia dei consumatori.
Per questo, in più parti si fa riferimento alle certificazioni ambientali ed energetiche rilasciate da Organismi accreditati secondo Regolamento (CE) n. 765 del 2008. In particolare:
In particolare, c’è una serie di disposizioni su:
Appalti e acquisti verdi
‘Disposizioni per agevolare il ricorso agli appalti verdi‘ – Art. 16
comma 1
Il legislatore, intervenendo sul Codice degli Appalti Pubblici (D. Lgs. 163 del 2006) prevede una serie di agevolazioni per chi è in possesso di certificazioni ambientali.
In particolare, negli appalti di lavori, servizi o forniture gli operatori dotati di registrazione Emas o di certificazione ambientale UNI EN ISO 14001 possono beneficiare di una riduzione rispettivamente del 30% e del 20% della cauzione a corredo dell’offerta (art. 75, comma 7, D. Lgs. 163 del 2006).
La cauzione è ridotta del 20% per gli operatori che hanno almeno il 50% dei beni o servizi Ecolabel.
La cauzione è ridotta del 15% se l’operatore economico sviluppa un inventario di gas a effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o Carbon Footprint di Prodotto (norma UNI EN ISO/TS 14067).
comma 2
Tra i criteri da valutare nell’affidamento di un appalto è aggiunto quello del possesso del marchio Ecolabel in misura pari o superiore al 30% del valore delle forniture o prestazioni oggetto del contratto.
Altro criterio di valutazione introdotto è quello del costo del ciclo di vita di un’opera.
Infine, viene valutata anche la compensazione delle emissioni di gas a effetto serra associate all’attività dell’azienda calcolate (secondo i criteri della Raccomandazione della Commissione 2013/179/UE).
‘Obbligo di acquisti verdi – Green Public Procurement’ – Art. 18
La procedura del GPP (l’acquisto da parte delle Pubbliche Amministrazioni di beni e servizi con un minor impatto ambientale, L. 296 del 2007 e DM 11 aprile 2008, finora era facoltativa, diventa obbligatoria per: lampade e moduli per l’illuminazione pubblica inclusi gli alimentatori elettronici; attrezzature per l’ufficio; servizi energetici per gli edifici.
Cambiamenti climatici – Art. 10
I proventi ricavati dalle aste per la vendita delle quote di emissione di gas serra dovranno essere destinati anche alla compensazione dei costi delle imprese, con priorità per quelle con un sistema di gestione dell’energia certificato ISO 50001.
Incentivi ambientali – Art. 17
Per l’assegnazione di contributi, agevolazioni e finanziamenti in materia ambientale è motivo di preferenza in graduatoria la registrazione Emas delle organizzazioni pubbliche e private e la richiesta di contributi per l’ottenimento della certificazione Ecolabel, certificazioni UNI EN ISO 14001 e ISO 50001.
ACCREDIA è l’unico organismo nazionale autorizzato dallo Stato a svolgere attività di accreditamento.