Pubblicato il DPCM 7 settembre 2020

È stato pubblicato il DPCM 7 settembre 2020, che proroga la validità del precedente DPCM e conferma quanto già previsto per le attività produttive industriali.

Le misure definite dal provvedimento sono efficaci dall’8 settembre al 7 ottobre 2020. È stata inoltre pubblicata una Circolare congiunta dei Ministeri del Lavoro e della Salute che integra una precedente Circolare e fornisce ulteriori indicazioni per la gestione dei cosiddetti lavoratori ‘fragili’.

Il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 settembre 2020, adottato per dare continuità alle misure previste dai precedenti provvedimenti, proroga la validità del DPCM 7 agosto 2020 al 8 ottobre 2020.

Le principali misure

Tra le principali confermate e contenute nell’art. 1 :
l’obbligo, sull’intero territorio nazionale, di utilizzare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza interpersonale di sicurezza di almeno 1 metro (fatte salve le eccezioni già previste e validate dal Comitato tecnico-scientifico);
• l’utilizzo delle mascherine, che si aggiunge alle altre misure di protezione: distanziamento e costante e accurata igiene delle mani;
• l’obbligo per i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (> 37,5°C) di rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio Medico curante;
• la possibilità di svolgere, tra gli altri, i corsi abilitanti e le prove teoriche e pratiche effettuati dagli uffici della Motorizzazione civile e dalla autoscuole, i corsi per l’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori e i corsi sul buon funzionamento del tachigrafo, i corsi di formazione e i corsi abilitanti o comunque autorizzati o finanziati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, gli esami di qualifica dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) secondo le disposizioni delle singole Regioni, i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza;
• lo svolgimento delle attività commerciali al dettaglio, nel rispetto dei Protocolli anticontagio adottati nel rispetto dei criteri riportati nell’Allegato 10 del DPCM. Viene inoltre raccomandata l’applicazione delle misure dell’Allegato 11;
• lo svolgimento delle attività inerenti i servizi alla persona, compatibilmente con l’andamento della situazione epidemiologica nel territorio di appartenenza e nel rispetto dei Protocolli anti-contagio definiti tenendo conto dei criteri riportati nell’Allegato 10 del DPCM;
• lo svolgimento delle attività del settore agricolo, zootecnico, di trasformazione agroalimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi nel rispetto delle norme igienico-sanitarie;
• lo svolgimento delle attività professionali, per le quali sono raccomandati: la modalità di lavoro agile, ove queste possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza; l’incentivazione di ferie e congedi retribuiti per i dipendenti e degli altri strumenti previsti dalla
contrattazione collettiva; il rispetto dei protocolli di sicurezza anti-contagio; l’incentivazione di operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro.

Attività produttive industriali e commerciali

Sono confermate le prescrizioni secondo le quali tutte le attività produttive e industriali devono operare nel rispetto dei Protocolli sottoscritti tra il Governo, i Ministeri competenti e le Parti Sociali per gli ambienti di lavoro (Protocollo 24 aprile 2020 – Allegato 12), per i cantieri (Protocollo 24 aprile 2020 – Allegato 13) e per il settore del trasporto e della logistica
(Protocollo 20 marzo 2020 – Allegato 14).

Spostamenti delle persone fisiche da e per l’estero

Per informazioni e aggiornamenti sulle disposizioni in vigore per i viaggi delle persone fisiche da e per i Paesi dell’Unione europea, si invita a consultare periodicamente la Piattaforma Re-Open della Commissione europea.
Per le regole emanate dall’Italia, si possono consultare anche le pagine dedicate, istituite dal Ministero della Salute e degli Esteri:
Ministero della Salute – Covid-19 – Viaggiatori
Ministero degli Esteri – Focus: Cittadini Italiani in rientro dall’estero e cittadini stranieri in Italia
I Paesi per i quali sussistono limitazioni sono riportati negli elenchi E ed F dell’Allegato 20 del DPCM.
Per i Paesi riportati negli altri elenchi possono comunque sussistere obblighi di dichiarazione o di quarantena all’ingresso in Italia (art. 5 e 6 del DPCM 7 agosto 2020).

Entrata in vigore e validità

Le disposizioni del DPCM si applicano dall’8 settembre 2020 e sono efficaci fino al 7 ottobre 2020.

Circolare sui lavoratori ‘fragili’

Il Ministero del Lavoro e il Ministero della Salute hanno pubblicato una Circolare congiunta che aggiorna quanto precedentemente indicato nella Circolare del 29 aprile 2020 sulle attività del Medico Competente e in particolare sulla gestione dei cosiddetti lavoratori ‘fragili’
(vedere Circolare TES/IND 154/20).
La nuova Circolare evidenzia che, sulla base delle informazioni scientifiche più recenti, il concetto di fragilità deve essere individuato “in quelle condizioni dello stato di salute rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto” Viene dunque escluso espressamente che il solo fattore dell’età possa, in assenza di comorbilità, costituire, di per sé, un fattore di maggior rischio.
La Circolare inoltre chiarisce che:
• i lavoratori devono essere messi in condizioni di richiedere al datore di lavoro l’attivazione di adeguate misure di sorveglianza sanitaria e che le eventuali richieste di visita dovranno essere corredate della documentazione medica (da fornire esclusivamente al medico) relativa
alla patrologia diagnosticata a supporto della valutazione del medico competente;
• l’onere di richiedere la sorveglianza e di evidenziare la propria condizione è posto in capo al lavoratore e non affidato al datore di lavoro;
• il datore di lavoro deve fornire al medico competente tutte le informazioni sulla mansione svolta dal lavoratore, sulla postazione o ambiente di lavoro, sul documento di valutazione dei rischi e sulle misure adottate in adesione al Protocollo condiviso del 24 aprile 2020;
• sulla base di queste informazioni, il medico competente esprimerà il proprio giudizio di idoneità e fornirà, in via prioritaria, indicazioni per l’adozione di soluzioni maggiormente cautelative per fronteggiare il rischio da Covid-19; laddove non vi siano soluzioni alternative, emetterà un giudizio di non idoneità temporanea.


La Circolare richiama anche l’opportunità di ripetere periodicamente la sorveglianza sanitaria in relazione all’evoluzione scientifica.
Nella Circolare è inoltre confermata la possibilità di differire la visita periodica e quella (laddove prevista) disposta alla cessazione del rapporto di lavoro e viene sollecitata una particolare attenzione all’opportunità di evitare quegli esami che, coinvolgendo particolarmente l’apparato respiratorio (spirometrie, alcooltest, etc), potrebbero risultare particolarmente rischiosi per il personale sanitario.
Fonte: Federchimica Assocasa

A seguito del diffondersi a livello globale del Covid-19, Federchimica si è attivata, dal 22 febbraio scorso, per fornire alle imprese indicazioni operative e aggiornamenti tempestivi e costanti sull’evoluzione normativa delle misure messe in atto per limitare la diffusione del virus.
Tutte le comunicazioni inviate alle imprese associate sono consultabili anche nell’area dedicata “In Evidenza – CORONAVIRUS – Circolari” del Portale dei Servizi.



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