Il nuovo Regolamento europeo sugli imballaggi: cosa cambia?

Il nuovo Regolamento europeo sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio:

cosa cambia per gli operatori?

a cura di Federchimica Assocasa

Il 30 novembre 2022 la Commissione europea ha pubblicato la proposta di regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. Il provvedimento ha tre obiettivi principali: ridurre i quantitativi di imballaggi e di rifiuti da imballaggio, definire i requisiti di sostenibilità che gli imballaggi devono possedere e incoraggiare, oltre al riciclo, soprattutto il riuso di alcune tipologie di imballaggi.

Il regolamento, che sarà direttamente applicabile in tutti gli Stati membri senza necessità di un recepimento nazionale, introduce nuovi obblighi per le imprese e diversi divieti.

L’iter è quasi concluso: eseguite le verifiche linguistiche e legali e la traduzione del testo in tutte le lingue dell’UE, a seguito di una seconda approvazione formale del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea, l’ipotesi più attuale è che il provvedimento sarà pubblicato in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea verso la fine dell’anno.

A questo proposito, ecco l’intervista a Filippo Campanile, Vice Presidente Assocasa e Coordinatore del Gruppo di Lavoro Imballaggi.

Il Regolamento è molto vasto (71 articoli, 13 allegati), può riassumere quali saranno i principali adempimenti per gli utilizzatori di imballaggi, come quelli del settore della detergenza?

Il Regolamento modifica in maniera significativa le definizioni con le quali siamo abituati a confrontarci e questo avrà sicuramente un forte impatto sulle imprese italiane. È infatti indispensabile cercare di traslare nella legislazione nazionale gli adempimenti che il regolamento introduce a carico dei cosiddetti “manufacturer”, definizione che comprende quelli che in Italia sono identificati sia come produttori, sia come utilizzatori di imballaggi.

Entrambi i soggetti dovranno dimostrare (tramite specifica documentazione tecnica e una dichiarazione di conformità dell’imballaggio) che i propri imballaggi rispettano determinati requisiti di sostenibilità, apporre sull’imballaggio una specifica etichettatura (un po’ diversa da quella introdotta pochi anni fa in Italia) e dovranno iscriversi ad un nuovo registro dei “produttori”, oltre che aderire alle organizzazioni per la responsabilità estesa del produttore (EPR).

Quali sono i requisiti di sostenibilità degli imballaggi?

Il Regolamento, con gli articoli da 5 a 11, introduce i requisiti che gli imballaggi dovranno rispettare per essere immessi sul mercato. Questi riguardano: la richiesta di ridurre al minimo la presenza e la concentrazione di sostanze che destano preoccupazione (cosiddette Substances of Concern – SoC) negli imballaggi; la riciclabilità, che sarà definita in funzione del grado di performance dell’imballaggio; il contenuto minimo di materiale riciclato negli imballaggi in plastica, con diversi target da raggiungere al 2030 e al 2040; le materie prime bio-based negli imballaggi di plastica; i requisiti per gli imballaggi compostabili; la minimizzazione degli imballaggi, che dovranno essere progettati in modo che il loro peso e volume sia ridotto al minimo; da ultima la riutilizzabilità di alcuni formati di imballaggi, come quelli per il trasporto, all’interno di formali sistemi di riutilizzo.

Questo significa che tutti gli imballaggi della detergenza dovranno essere riciclabili, riutilizzabili, ecc.?

Non tutti i requisiti si applicano in generale a tutti gli imballaggi: per fare un esempio, il requisito di compostabilità non dovrà essere rispettato dagli imballaggi del nostro settore. Inoltre, il Regolamento prevede diverse esenzioni al rispetto dei requisiti, come quello per gli imballaggi usati per il trasporto di merci pericolose ai sensi della direttiva 2008/68/CE (cosiddetta ADR), esentati anche dal raggiungimento dei target di riutilizzo degli imballaggi. I principali requisiti con i quali dovremo confrontarci saranno: quello sulle sostanze presenti negli imballaggi, la riciclabilità e il contenuto minimo di materiale riciclato negli imballaggi in plastica, la minimizzazione e la riutilizzabilità.

Quali sono gli aspetti positivi di questo Regolamento?

Sicuramente questo provvedimento darà una forte spinta alle imprese nel loro percorso verso la sostenibilità. Inoltre, il rispetto di adempimenti molto rigorosi richiederà un grande sforzo, ma permetterà di raggiungere una uniformità a livello europeo, che fino ad oggi non è presente. È infatti previsto uno specifico articolo sulla libera circolazione, che prevede che gli Stati membri non possano vietare, limitare od ostacolare l’immissione sul mercato di imballaggi conformi alle prescrizioni in materia di sostenibilità, etichettatura e informazione fissate dal Regolamento, anche qualora lo Stato membro decida di mantenere o introdurre requisiti aggiuntivi.

Considerando per esempio le diverse disposizioni nell’Unione in merito all’etichettatura ambientale con le quali ad oggi le imprese si devono confrontare, introdurre un’etichettatura ambientale univoca è una forte semplificazione, nonostante la criticità legata al fatto che non coinciderà con quella italiana e quindi bisognerà rivedere quella in essere per adeguarla alle nuove disposizioni.

Capisco. Oltre a quella appena segnalata, ravvisa altre criticità per le imprese del settore della detergenza?

Il Regolamento è molto rigoroso e gli adempimenti per le imprese aumenteranno. Dovremo affrontare le difficoltà tecniche legate alla progettazione degli imballaggi, che dovranno essere progettati per il riciclo secondo criteri che la Commissione dovrà definire con atti successivo al Regolamento, e alla minimizzazione del volume e delle quantità di imballaggi, limitando al massimo al 50% lo spazio vuoto nel caso di imballaggi raggruppati o imballaggi per il trasporto. Inoltre, anche dal punto di vista burocratico sarà necessario un grande impegno. È infatti prevista la dimostrazione del rispetto dei requisiti di sostenibilità attraverso specifica documentazione tecnica, che dovrà essere conservata per diversi anni, i fabbricanti dovranno redigere una dichiarazione di conformità degli imballaggi e tutti i produttori (ossia fabbricanti, importatori e distributori) dovranno iscriversi ad un registro dei produttori in tutti gli Stati membri in cui immettono gli imballaggi per la prima volta.

Inoltre, centrare gli obiettivi relativi al contenuto di materiale riciclato (PCR – Post-Consumer Recycled material) sarà una sfida per le imprese, data l’incertezza in merito alla sufficiente disponibilità sul mercato di materiale da riciclo con specifiche tecniche adeguate per la fabbricazione di imballaggi per il settore della detergenza (e quindi adatti anche a contenere miscele pericolose). L’auspicio è che la plastica da riciclo chimico venga ricompresa appieno nella definizione di PCR.

Le imprese devono quindi attivarsi fin da ora per modificare i propri imballaggi?

Ritengo che i tempi al momento non siano ancora maturi. Mi spiego meglio: come detto – per quanto riguarda ad esempio i criteri di riciclabilità – il Regolamento prevede moltissimi atti delegati e di implementazione che la Commissione dovrà predisporre negli anni a venire a completamento della disciplina. La legislazione secondaria permetterà di avere un quadro completo delle disposizioni ed è quindi indispensabile seguire con attenzione i lavori per cercare di veicolare le necessità delle imprese.

Nonostante questo, iniziare a studiare il Regolamento e, per quel che è possibile, capire quanto bisognerà modificare la gestione attuale dei propri imballaggi è sicuramente utile. Assocasa ha mostrato una forte attenzione verso questo tema fin dalle fasi iniziali dell’iter legislativo, affinché fossero tenute in considerazione le specificità del settore, e continuerà a supportare le imprese associate quando arriverà il momento dell’implementazione.

 

 



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