Codice Appalti, Decreto correttivo: i cambiamenti per il GPP

Il 5 maggio è stato pubblicato il Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 dal titolo “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”.

A proposito del Green Public Procurement (GPP), il Decreto, che entrerà in vigore il 20/05/2017 interviene sui seguenti articoli del Codice Appalti:

  • Art. 34. (Criteri di sostenibilità energetica e ambientale) modificato dall’Art. 23 del Decreto correttivo
  • Art. 50. (Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi) modificato dall’Art. 33 del Decreto correttivo
  • Art. 82. (Rapporti di prova, certificazione e altri mezzi di prova) modificato dall’Art. 51 del Decreto correttivo
  • Art. 86. (Mezzi di prova) modificato dall’Art. 55 del Decreto correttivo
  • Art. 93. (Garanzie per la partecipazione alla procedura) modificato dall’Art. 59 del Decreto correttivo
  • Art. 95. (Criteri di aggiudicazione dell’appalto) modificato dall’Art. 60 del Decreto correttivo
  • Art. 213 (Autorità Nazionale Anticorruzione) modificato dall’Art. 125 del Decreto correttivo

Le novità più importanti riguardano l’Art. 34 (Criteri di sostenibilità energetica e ambientale), nel quale è introdotto l’obbligo di applicazione totale dei Criteri Ambientali minimi. Non è più valida quindi la formula secondo cui i CAM si devono applicare su di una percentuale del valore a base d’asta, si stabilisce infatti che “L’obbligo di cui ai commi 1 e 2 si applica per gli affidamenti di qualunque importo, relativamente alle categorie di forniture e di affidamenti di servizi e lavori oggetto dei criteri ambientali minimi adottati nell’ambito del citato Piano d’azione”.

L’intervento sull’Art. 50. (Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi) sancisce l’obbligo e non più la facoltà di inserire le Clausole sociali del bando di gara per gli affidamenti dei contratti   di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura   intellettuale,   con   particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad  alta  intensità  di manodopera (come ad es. servizi di pulizia, ristorazione).

Le modifiche all’Art. 82. (Rapporti di prova, certificazione e altri mezzi di prova) definiscono più precisamente le caratteristiche dell’organismo di valutazione della conformità, mentre la modifiche all’’Art. 86. (Mezzi di prova) sono una puntualizzazione circa il certificato di esecuzione dei lavori che dovrà essere redatto secondo lo schema predisposto dall’ANAC.

Non meno importanti novità sono legate all’art. 93 (Garanzie per la partecipazione alla procedura) relativamente alla riduzione della fideiussione provvisoria e definitiva per la partecipazione alle gare d’appalto.  Il calcolo di tali riduzioni, derivanti dal possesso di certificazioni di processo e di prodotto, si basa sul principio che, in caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente.

Nell’art. 95 (Criteri di aggiudicazione dell’appalto) viene stabilito, in caso di valutazione delle offerte, in base al miglior rapporto qualità/prezzo, un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento sul totale dei punteggio.  Inoltre, con le modifiche introdotte anche all’Art. 213 (Autorità Nazionale Anticorruzione), si concentra sull’ ANAC tutto il flusso informativo relativo agli appalti pubblici. ANAC gestisce, avvalendosi   dell’Osservatorio dei contratti pubblici, la Banca Dati Nazionale  dei  Contratti  Pubblici e si occupa e il monitoraggio del grado di applicazione dei Criteri Ambientali Minimi.

Il testo del Decreto correttivo è scaricabile in Gazzetta Ufficiale

Fonte: Acquisti Verdi – Paolo Fabbri 

 



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