L’INPS, con la Circolare n. 33 del 22 febbraio 2021, dà indicazioni ai datori di lavoro in ‘aree svantaggiate’ per usufruire delle agevolazioni.
A causa del perdurare degli effetti del Covid-19 sull’occupazione in zone con gravi disagi socio-economici, l’art. 1 della legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021), prevede che l’esonero contributivo si applichi fino al 31 dicembre 2029.
L’INPS con la Circolare n. 33 del 22 febbraio 2021 ha fornito indicazioni per usufruire delle agevolazioni contributive da parte dei datori di lavoro in aree ‘svantaggiate’: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Sardegna.
La cosiddetta Decontribuzione Sud riguarda i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, i rapporti di lavoro dipendente (escluso il settore agricolo, i domestico e tutti i datori di lavoro pubblici) e spetta se la sede di lavoro è in una di queste regioni. Per sede di lavoro si intende l’unità operativa presso cui sono denunciati in Uniemens i lavoratori.
Prevista quindi anche per chi ha la sede legale in altri territori: è necessario presentare un’istanza alla sede territoriale dell’INPS che dopo i controlli autorizza l’agevolazione dando il codice OL (che, dal 1° gennaio 2018, ha il significato di “Datore di lavoro che effettua l’accentramento contributivo con unità operative nei territori del Mezzogiorno”) valido fino al 31 dicembre 2021.
Essendo incentivi che si riferiscono solo a datori di lavoro in una parte del Paese, è necessario avere l’autorizzazione della Commissione europea.
Attualmente è arrivata per tutto il 2021.
Le agevolazioni
- al 30% fino al 31 dicembre 2025;
- al 20% per gli anni 2026 e 2027;
- al 10% per gli anni 2028 e 2029.
Somministrazione di lavoro
Se il rapporto di lavoro è instaurato con un’Agenzia di somministrazione:
- gli obblighi gravano sull’Agenzia che effettua l’assunzione (che ha il ruolo formale di datore di lavoro).
- l’utilizzatore viene coinvolto come responsabile in solido, salvo il diritto di rivalsa ai sensi dell’articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
L’articolo 33, comma 2, del D.lgs n. 81/2015 stabilisce che: “Con il contratto di somministrazione di lavoro l’utilizzatore assume l’obbligo […] di rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori”.
Su questa base, le agevolazioni non sono possibili quando il lavoratore in somministrazione – anche lavorando nelle aree svantaggiate – è formalmente incardinato presso un’Agenzia situata in una Regione diversa da quelle citate. Questo perché per il riconoscimento della decontribuzione è considerata la sede di lavoro del datore di lavoro e non dell’utilizzatore.
Invece, se l’Agenzia ha sede legale od operativa in una delle Regioni svantaggiate, può usufruire dell’agevolazione, a prescindere dal luogo dove effettivamente il lavoratore svolga la sua attività.
Anche per l’Agenzia di somministrazione vale il rispetto di tutti i presupposti che la legittimano, compreso il rispetto del massimale di 1.800.000 euro di aiuti concedibili previsto dal Temporary Framework.
Il calcolo della decontribuzione
Come detto in precedenza, l’esonero è pari:
– al 30% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro sino al 31 dicembre 2025;
– al 20% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro per gli anni 2026 e 2027;
– al 10% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro per gli anni 2028 e 2029.
L’esonero non prevede un limite individuale di importo.
Queste contribuzioni non sonno oggetto di sgravio:
– i premi e i contributi dovuti all’INAIL
- il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile”
- Il contributo, ove dovuto, ai fondi bilaterali, al FIS ed ai Fondi delle Province Autonome di Trento e Bolzano, previsti dal D.L.vo n. 148/2015
- il contributo, ove dovuto, al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale
- il contributo previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua.
Il diritto all’agevolazione è subordinato a:
- regolarità contributiva
- assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Compatibilità con la normativa UE sugli Aiuti di Stato
Il beneficio previsto dalla legge di bilancio 2021 ha bisogno dell’autorizzazione della Commissione europea.
L’articolo 1 (comma 164 della legge di bilancio 2021) specifica che la misura è concessa dalla Commissione europea dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 202.
Sono aiuti di Stato compatibili con il mercato interno quelli che rispettino, tra le altre, le condizioni:
- importo non superiore a 1.800.000 euro (per impresa e al lordo di qualsiasi imposta o altro onere), o non superiore a 270.000 euro (per impresa nel settore della pesca e dell’acquacoltura);
- siano concessi a imprese non in difficoltà al 31 dicembre 2019; – in deroga al punto precedente, concessi a microimprese (numero di dipendenti inferiori a 10, fatturato o bilancio annuo uguale o inferiore a 2 milioni di €) o piccole imprese (meno di 50 occupati e un fatturato o bilancio annuo non superiore ai 10 milioni di euro) che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non soggette a procedure per insolvenza e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione;
- – siano concessi entro il 31 dicembre 2021.
Cumuli con le altre agevolazioni
L’agevolazione è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento, sempre nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta, e se non vi è un espresso divieto di cumulo.
Qualche esempio:
- incentivo all’assunzione di over 50 disoccupati da almeno 12 mesi (commi da 8 a 11, della legge 92/2012)
- incentivo all’assunzione di disabili (disciplinato dall’articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68)
- incentivo all’assunzione di beneficiari di NASPI, disciplinato dall’articolo 2, comma 10-bis, della legge n. 92/2012).
Un esempio di cumulo:
Nel caso di aziende con meno di 20 dipendenti, per l’assunzione in sostituzione di lavoratrici o lavoratori in congedo (art. 4, comma 3, del D. Lgs. n. 151/ 2001) con l’agevolazione dell’abbattimento del 50% dei contributi dovuti, la Decontribuzione Sud si applica a seguito dell’abbattimento della contribuzione.
Lo stesso per l’assunzione di uomini over 50 disoccupati da almeno 12 mesi.