Nell’ambito del Piano Nazionale d’Azione sul GPP il 31 maggio 2018 sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale n.125 i Criteri Ambientali Minimi (CAM) per le forniture di calzature da lavoro non DPI e DPI, articoli e accessori in pelle con DM 17 maggio 2018.
I nuovi CAM nell’ambito della strategia nazionale sul GPP entreranno in vigore a 120 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ovvero dal 28 settembre 2018.
Nella definizione dei criteri ambientali minimi sono stati considerati i seguenti aspetti:
- definizione delle classi di prodotto il più vicina possibile alle tipologie presenti nelle gare tipo indette;
- richiamo al rispetto dei requisiti di legge e adozione di principi più cautelativi ove necessario;
- valutazione degli impatti dell’intera filiera produttiva (dalle fasi di lavorazione delle materie prime, in particolare pelle e cuoio, sino all’assemblaggio finale dei prodotti) sulla base delle batev e di studi e normativa volontaria di settore;
- requisiti di qualità e sicurezza del prodotto e riduzione impatti ambientali e sociali;
- considerazione di aspetti etici e sociali in relazione alla realtà produttiva;
- criteri premianti sulla base di ottimizzazione di processi, minimizzazione impatti di lavorazione e principi di circolarità dell’economia.
In merito agli aspetti sociali, in particolare, si è ritenuto di inserire una specifica tecnica sulla “tracciabilità” dei prodotti offerti, che consente non solo di evidenziare la provenienza dell’articolo (non sempre trasparente), la sua non-contraffazione e le caratteristiche che il materiale deve rispettare ma anche la verifica lungo le catene di forniture del rispetto dei diritti fondamentali e del diritto al lavoro dignitoso. Ciò favorisce che le imprese applichino la “due diligence” per evitare o ridurre al mimino il rischio che tali diritti siano violati, tanto nelle catene di fornitura lunghe frammentate e complesse, quanto in quelle locali. Tali aspetti sono stati ulteriormente valorizzati inserendo requisiti più stringenti, relativi alla gestione dell’intera filiera produttiva, tra i criteri premianti (non obbligatori, ma consigliati) con inserita una clausola che prevede che la Stazione Appaltante possa eseguire audit in situ, lungo la catena di fornitura, lasciando alla opportuna valutazione della stessa, in funzione delle caratteristiche del capitolato tecnico, l’importo a base di gara al di sopra del quale applicare tale clausola.
Infine, per facilitare l’attività di verifica della conformità alle caratteristiche ambientali richieste, per due specifiche tecniche più “spinte”, si è ritenuto opportuno prevedere una soglia minima di applicabilità, fissata per importi maggiori o uguali a 40.000 euro. Ferma restando la facoltà per le stazioni appaltanti di applicarle anche per importi inferiori, ovvero, in tali casi, di utilizzarli come criteri premianti. Questo consente di semplificare l’accertamento dei requisiti da parte delle stazioni appaltanti e di ridurre l’onerosità economica dei mezzi di prova da parte dell’offerente, nel caso di forniture per importi ridotti, mantenendo al contempo tali requisiti per importi più significativi.
Fonte: acquistiverdi.it