ANIP-Confindustria, associazione che rappresenta le imprese di pulizia e servizi integrati, sulla scorta degli approfondimenti giornalistici di importanti testate – tra cui il Sole24 Ore – relativamente a tematiche centrali per le realtà associate e l’intero comparto dei servizi integrati e del facility management, intende precisare la propria posizione avendo nel tempo seguito da vicino l’evolversi della normativa specifica in tema di lavoro e cambio appalto o trasferimento di impresa. Questioni di rilevanza economica, sociale e giuridica con cui le imprese si misurano e si misureranno sempre di più, a Roma come nell’intero paese, visto il grande dinamismo del comparto e del mercato nel suo complesso.
ANIP-Confindustria, si ricorda, ha tradotto il proprio impegno anche attraverso azioni ed emendamenti di legge, tesi al miglioramento della norma e a facilitarne l’attuazione, cercando di offrire maggiori certezze alle imprese, a lavoratori e committenti.
L’associazione presieduta da Lorenzo Mattioli, rileva che, «in assenza di novità legislative o pronunce giurisprudenziali, è doveroso ribadire il punto di vista di ANIP-Confindustria che da tempo è impegnata in un percorso attento ai diritti di tutti, siano stazioni appaltanti, lavoratori, aziende cedenti o subentranti in una procedura di appalto. ANIP, sin dal dibattito consumatosi intorno alla modifica della disciplina avvenuta nel 2016, che tentava di eliminare un vero e proprio caposaldo normativo nella individuazione degli obblighi a carico delle imprese nelle procedure di “cambio appalto”, ha avuto posizioni nette. Una linea di condotta alla base della modifica “conservativa”, fortemente voluta da ANIP, del testo dell’articolo 29, comma 3, Legge Biagi, poi accolta e recepita dal Legisla-tore, in luogo della abrogazione “tout court” della norma, come inizialmente paventato, in ossequio alle disposizioni comunitarie. Il comma, così come venne approvato, rappresenta esso stesso il senso della nostra battaglia: l’acquisizione del personale già impiegato nell’appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore dotato di propria struttura organizzativa e operativa, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto, ove siano presenti elementi di discontinuità che determinano una specifica identità d’impresa, non costituisce trasferimento d’azienda o parte d’azienda. Un percorso sin qui chiaro in cui persistono, però, dei vuoti da colmare: allo stato attuale, nei casi in cui si dovessero verificare situazioni di cambio appalto del tutto prive di elementi di discontinuità, il rischio di riconduzione dell’operazione nel trasferimento di azienda, peraltro già esistente anche sotto l’egida della precedente normativa, sotto forma di pronunce giurisprudenziali comunque ricognitive della applicabilità dell’articolo 2112 del codice civile, permane».
ANIP farà sentire la propria voce nelle sedi opportune, soprattuto laddove si configurino interpretazioni che possano creare pericolose distorsioni del mercato in cui le nostre associate operano con professionalità e senso di responsabilità.