Aspirapolvere: nuove regole dal 1° settembre

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Da settembre… si cambia

Con un po’ di ironia, uno sguardo al passato… (grazie a Giulio Guizzi per la foto vintage, di un reperto ‘storico’ del suo Museo)

La realtà, invece, guarda al futuro, al fronte di risparmio energetico e all’informazione che produttori e rivenditori sono tenuti a fornire dall’inizio di settembre. A stabilire le nuove regole, il regolamento 666/2013/Ue e il regolamento  665/2013/Ue.

Le nuove regole, secondo la Direttiva 2009/125/Ce sulla progettazione ecocompatibile:

Riguardano: gli aspirapolvere alimentati dalla rete elettrica, compresi gli aspirapolvere di tipo ibrido.

Non riguardano: gli aspirapolvere aspiraliquidi, gli aspirapolvere a batteria, i robot aspirapolvere, gli aspirapolvere industriali o gli aspirapolvere centralizzati, nonché le lucidatrici per pavimenti e agli aspiratori per esterni (a partire dal 1 settembre 2017 la nuova disciplina sarà applicabile anche agli aspirapolvere con filtro ad acqua).

Il regolamento 666/2013 definisce le specifiche di progettazione ecocompatibile degli aspirapolvere. Gli aspetti ambientali riguardano il consumo di energia nella fase di utilizzo, la capacità di aspirazione della polvere, la riemissione della polvere, il rumore (livello di potenza sonora) e la durabilità.  si è calcolato che – nell’Unione Europea – gli aspirapolvere abbiano consumato nel 2005 un totale di 18 TWh di energia elettrica.Se non si adottano misure specifiche, si prevede che nel 2020 il consumo annuo di energia elettrica raggiungerà i 34 TWh. Il regolamento inoltre modifica il regolamento 327/2011/Ue sull’ecoprogettazione dei ventilatori per escludere da questo regolamento i ventilatori integrati negli aspirapolvere.

Il regolamento 665/2013 fissa i requisiti di etichettatura e fornitura di informazioni di prodotto supplementari per gli aspirapolvere; specifica una struttura e un contenuto uniformi dell’etichetta relativa agli aspirapolvere; indica le specifiche relative al fascicolo tecnico e alla scheda prodotto. E puntualizza i requisiti in materia di informazioni da fornire in caso di vendita a distanza, promozione e diffusione di materiali tecnici promozionali degli aspirapolvere. I produttori dovranno garantire la disponibilità di una scheda prodotto (secondo quanto indicato nell’Allegato III. Inoltre, devono presentare alle autorità competenti e alla Commissione un Fascicolo Tecnico elaborato secondo l’allegato IV).
 Anche i rivenditori  sono tenuti  ad assicurarsi della presenza dell’etichetta e a garantire l’indicazione della classe di efficienza energetica sulla pubblicità e nel materiale informativo.



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