Dall’inizio di luglio, forti disagi in materia di appalti
Dal 1° luglio 2014, come fissato dall’articolo 3, comma 1-bis, della legge n. 15/2014, tutti i Comuni non capoluogo di provincia possono acquisire lavori, beni e servizi solo nell’ambito di Unioni di Comuni, specifici consorzi o avvalendosi degli uffici della Provincia, tranne che per i beni e servizi acquisiti tramite strumenti elettronici gestiti da Consip o da altro strumento di aggregazione.
Se questo vincolo non è rispettato, non viene rilasciato il CIG (Codice identificativo Gara).
È anche stata abrogata la deroga per gli acquisti in economia, prevista dal comma 11 dell’articolo 125 del decreto legislativo n. 163/2006: anche per lavori o acquisizioni di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro, occorrerà costituire o rivolgersi ai suddetti soggetti aggregatori.
Il Presidente dell’ANCI Piero Fassino, in una lettera inviata al Ministro per le infrastrutture Maurizio Lupi ha richiesto un incontro urgente poiché tale immediata operatività normativa rischia di paralizzare l’attività negoziale della maggioranza dei Comuni italiani.
“Il forte rischio – segnala infatti Fassino – è il sostanziale blocco delle gare di appalto dal momento che i Comuni non avranno tempo congruo per consorziarsi o per procedere alla costituzione di Unioni di Comuni e saranno obbligati a ricorrere a Consip S.p.a.”.
Il presidente ANCI evidenzia inoltre che “per alcune categorie di servizi e di lavori non esistono convenzioni Consip a cui i Comuni possano aderire, trattandosi di servizi e di lavori non standardizzabili, ad esempio i servizi sociali o la manutenzione delle strade, poiché si tratta di servizi resi da particolari categorie di enti”.
Continua a rimanere solo la possibilità – di cui al comma 3 dell’articolo 1 del DL 95/2012 convertito in legge n. 135/2012 – che prevede: “Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione”.
La deroga, però, è applicabile solo se non si rilevino altre possibilità alternative tra quelle indicate all’articolo 33, comma 3-bis, del Codice dei contratti pubblici.
Le proposte dell’Anci
Con l’entrata in vigore della legge, l’Anci ha inviato al Governo “una serie di proposte per risolvere la grave situazione di paralisi sulle attività appaltatrici dei Comuni, venutasi a determinare con l’entrata in vigore della legge di conversione del Dl 66“, come afferma Piero Fassino. Le questioni erano già state poste con insistenza dall’Associazione durante i lavori parlamentari e oggi si stanno, di fatto, verificando le difficoltà annunciate. l’Anci chiede quindi una proroga dell’entrata in vigore della norma e l’introduzione di una clausola di salvaguardia per gli interventi di minore entità finanziaria.